Dichiarazione di convivenza di fatto

Servizio attivo

Convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile

A chi è rivolto

Ai cittadini maggiorenni residenti.

Descrizione

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni:

  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Come fare

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi allo sportello anagrafico per effettuare la variazione.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Cosa serve

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
Occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
Oppure la dichiarazione può essere inoltrata:
- via e-mail: demografici@comune.villacortese.mi.it
- via PEC: comune.villacortese@cert.legalmail.it
L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un' unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

Cosa si ottiene

Diritti e doveri
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Sottoscrizione del contratto di convivenza 
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
- forma scritta
- atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità a terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula.

Riferimenti normativi
Legge 20 maggio 2016, n. 76

Tempi e scadenze

Variazione entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
- d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune o di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le modalità già sopra indicate.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva - Statistica

Piazza del Carroccio 15, Villa Cortese, Milano, Lombardia, 20035, Italia

Telefono: 0331.434432
Email: demografici@comune.villacortese.mi.it

Pagina aggiornata il 01/10/2024