Oltre la procedura innanzi al Tribunale, è prevista la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile per concludere un accordo di separazione o di divorzio consensuale, a determinate condizioni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:
- figli minori di entrambi i coniugi;
- figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Inoltre, l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Chi non si trova in queste condizioni può ottenere la separazione o il divorzio con un Accordo di Negoziazione Assistita fatta dall’avvocato e senza andare in Tribunale. Sarà sufficiente rivolgersi agli avvocati che scriveranno l’accordo di separazione/divorzio.
La procedura di separazione non determina una variazione di stato civile, pertanto i coniugi rimarranno di stato civile coniugati fino al divorzio.
Si può presentare l’istanza di divorzio decorsi 6 mesi dalla separazione.